Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
Conseguentemente:
a) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.
b) per gli anni dal 2023 al 2032 si provvede mediante riduzione per 50 milioni annui del Fondo cui al comma 858.