Dopo il comma 551 aggiungere il seguente:
551-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio dei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti soggetti a dissesto idrogeologico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2020:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
2021:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
2022:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.