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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
63.5.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il numero complessivo delle Camere di commercio può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più Camere di commercio, che non abbiano concluso il processo di accorpamento, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati entro il 31 marzo 2020. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2020, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, tenendo conto delle volontà espresse di cui al precedente periodo, alle determinazioni conseguenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 167.