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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
60.25.

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  517-ter. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.