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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
60.15.

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  507-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 507-bis al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-bis con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  507-quater. Dall'attuazione del comma 507-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.