Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
502-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (Sturnus Vulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea».