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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58-novies.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
58-novies.1.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 500, aggiungere i seguenti:
  500-bis. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di «comunicatore professionale», il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, a decorrere dal 1o giugno 2021 sono tenuti all'iscrizione presso l'INPGI-Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Dalla medesima data sono altresì tenuti all'iscrizione all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

  500-ter. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI-Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI-Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  500-quater. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 500-bis, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
  500-quinquies. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi precedenti, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti che svolgono l'attività di comunicatore professionale ai sensi legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012.
  500-sexies. Entro il 31 dicembre 2023 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  500-septies. Qualora il bilancio tecnico di cui al precedente comma 500-sexies non evidenzi un miglioramento dell'andamento del saldo di bilancio, l'INPGI con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è tenuto ad adottare ulteriori misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e sull'adeguamento delle aliquote contributive, con modalità tali da assicurare che l'eventuale saldo di bilancio negativo, a decorrere dall'anno 2024, non superi il limite annuo del 5 per cento del valore complessivo del patrimonio dell'ente.
  500-octies. L'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.