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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
57.3.

  Dopo il comma 476, inserire il seguente:
  476-bis. A richiesta degli interessati, l'età di quiescenza dei professori universitari di I fascia è fissata al 31 ottobre dell'Anno Accademico di compimento del settantaduesimo anno di età nei seguenti casi:
   a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio Universitario Nazionale o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria per l'assunzione di incarichi politici professionali o scientifici;
   b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
   Nel biennio di permanenza in servizio dopo il settantesimo anno non sono previsti scatti stipendiali.