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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55-quinquiesdecies.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
55-quinquiesdecies.6.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: «30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;».

  472-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 472-bis.
  472-quater. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei commi 472-bis e 472-ter, pari a 137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.