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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55-quinquiesdecies.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
55-quinquiesdecies.2.

  Dopo il comma 472, inserire i seguenti:
  472-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, a quest'ultima sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base di specifiche tabelle INAIL.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 14, redige delle tabelle specifiche per il risarcimento del danno.»;
   c) all'articolo 8, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «comprese le imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'INAIL»;
    2) le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INAIL»;
    3) le parole: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
   d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, le parole: «contro l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti «contro l'INAIL»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'assicuratore titolare di polizza, di cui all'articolo 10, con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.»;
    3) al comma 7, le parole: «o dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'assicuratore, di cui all'articolo 10»;
   e) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «o di altre analoghe misure» e «o adottano analoghe misure» sono soppresse;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'assicurazione è gestita esclusivamente dall'INAIL, di seguito denominata “assicuratore”»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Le strutture di cui al comma 1 rendono noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, per esteso i contratti, le clausole assicurative che determinano la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1.»;
    4) il comma 5 è abrogato;
    5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'INAIL, le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini di medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1»;
    6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  « 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'INAIL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6, e sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;
   f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
    2) al comma 3, le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    3) al comma 4, le parole: «l'impresa di assicurazione», ovunque si ripetano, sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    4) al comma 5, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
   g) l'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e l'INAIL che presta la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e l'assicuratore entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.»;
   h) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Fondo autonomo assicurativo sanitario)
   1. È istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo assicurativo sanitario con contabilità separata, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è alimentato dal versamento di tutte le polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e provate di cui all'articolo 10.
   2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentane del Ministero della salute.
   3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'INAIL, sono definiti criteri e principi per l'elezione del presidente del comitato amministratore, dei compiti e delle funzioni per la gestione delle risorse del suddetto Fondo».

  472-ter. Agli oneri derivanti dall'organizzazione e gestione del Fondo di cui al comma 472-bis, stimati prudenzialmente in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.