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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 47-sexies.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
47-sexies.5.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 61 del 2017».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.