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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
4.4.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Dopo l'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono aggiunti i seguenti:

Art. 37-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi da 194 a 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la locuzione: «alla data del 31 luglio 2019» contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: «alla data del 31 luglio 2020»;
   b) la parola: «2017» contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita, ovunque ricorra, con: «2018».

Art. 37-ter.
(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.
  2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.
  3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999; n. 46 versando:
   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;
    2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;
    3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;
   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:
   a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;
   b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.
  6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.
  8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.
  10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.
  11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.
  13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
  15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  16. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;
   b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.