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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
36.11.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.
  316-ter. Le Zone economiche speciali di cui al comma 316-bis sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.
  316-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 316-bis e 316-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.