Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
311-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015».