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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
32.19.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:
   a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;»;
   b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
   b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;
   c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
   d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.»;
    2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    5-bis) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-quater della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1o gennaio 2020.;
    3) il comma 9 è abrogato.

  298-ter. Dall'attuazione delle misure contenute nel comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.