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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
31.6.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge n. 4 del 2019 il periodo: «Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna» è soppresso.