Proposta emendativa 31.6. in V Commissione in sede referente
riferita al C.
2305
31.6.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019
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31.6.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente: 290-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge n. 4 del 2019 il periodo: «Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna» è soppresso.