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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
3.1.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3.
   1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022.