Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Articolo 3.
1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022.