Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti:
268-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 9 milioni di euro a decorrere dal 2020».
268-ter. Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del comma 268-bis si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.
Conseguentemente sostituire il comma 858 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.