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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
28.13.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di contrastare i molteplici casi di suicidi di imprenditori che si trovano in stato di dissesto economico per cause a loro non imputabili, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo di solidarietà per imprenditori in default» al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  257-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e le condizioni di accesso ai Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000.