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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
25.1.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 219 con il seguente:
  219. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
  219-bis. Agli oneri derivanti dal comma 219, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.