Al comma 175, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo le parole: «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» è aggiunto il seguente periodo: «La medesima detrazione è riconosciuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, anche nei casi in cui non si proceda ad interventi di recupero del patrimonio edilizio».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 del Fondo di cui al comma 858,