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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
18.13.

  Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
  149-bis. Al fine di predisporre idonee misure volte a tutelare le vittime di violenza di genere, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1999, n. 68, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) alle persone fisiche, costituite parti civile in favore delle quali sia intervenuta sentenza di condanna nei procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis e 612-ter del codice penale. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Giustizia sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla presente lettera».

  149-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 149-bis, valutato in 1.000.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.