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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-ter.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
17-ter.17.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) in fine, aggiungere il seguente comma:
   «Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base».
   b) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 200 per cento».

  140-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 140-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.