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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-bis.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
17-bis.1.

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis. (Rigenerazione urbana sostenibile) 1. Fino alla approvazione di una riforma organica della disciplina in materia di governo del territorio, al fine di promuovere politiche di riduzione del consumo di suolo e di deimpermeabilizzazione di suoli già edificati e di favorire interventi di contenimento dei consumi energetici ed idrici e delle emissioni di gas climalteranti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono programmi di rigenerazione urbana sostenibile negli ambiti urbani consolidati volti alla riqualificazione e al recupero, anche attraverso la demolizione e la ricostruzione, di edifici o gruppi di edifici contigui e degli spazi pubblici e privati ad essi circostanti, alla creazione di nuove aree verdi e all'innalzamento della qualità architettonica e abitativa dei tessuti urbani
  2. Gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui al comma 1 sono definiti con accordi tra i comuni e i soggetti attuatori pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Al fine di favorire la deimpermeabilizzazione di porzioni di suolo già edificato, per le operazioni di demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici esistenti negli ambiti urbani consolidati che comportino la riduzione di almeno il 20 per cento dell'originaria area di sedime le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'applicazione di premialità urbanistiche, comunque in misura non superiore al 5 per cento delle volumetrie già esistenti nell'area oggetto di intervento. Per gli interventi di cui al presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non si applicano i limiti di altezza e di distanza previsti dall'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
  4. Per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui al comma 3 la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione è dovuta solo nel caso in cui l'intervento di sostituzione edilizia determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed è riferita esclusivamente alle volumetrie incrementali rispetto a quelle esistenti.
  5. In via sperimentale per gli anni 2020,2021 e 2022, è riconosciuto, ai soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che procedano alla demolizione ed alla ricostruzione di propri fabbricati con deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di almeno il 10 per cento del suolo precedentemente impermeabilizzato, una detrazione sull'imposta lorda sui redditi pari al 40 per cento delle spese documentate di demolizione, smaltimento dei materiali di risulta, scavi e rinterri, tale detrazione è elevata al 50 per cento qualora i fabbricati realizzati siano destinati ad «alloggio sociale», secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Tra le spese sostenute ai fini della detrazione d'imposta di cui al presente comma sono comprese quelle di progettazione e per le prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il diritto alla detrazione d'imposta è subordinato alla certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola o di avvenuta rinaturalizzazione rilasciata dalla competente agenzia del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana sostenibile non sono soggetti all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, e successive modificazioni, per i primi cinque anni dalla fine dei lavori.
  7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1,4,5 e 6, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.