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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
14.21.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Dopo l'articolo 60, comma 6, della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:
  «7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.