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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
58.6.

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Le lavoratrici che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 478-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

  478-ter. Per le finalità di cui al comma 478-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli dal 2020 al 2027.
  478-quater. Le modalità di attuazione dei commi 478-bis e 478-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 478-ter;
   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.