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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55-quinquiesdecies.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
55-quinquiesdecies.8.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.