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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
41.22.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
  345-bis. Dopo l'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)
   1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.
   2. La detrazione si applica nelle seguenti misure: a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro; b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro; c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.
   3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
   4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.