Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
338-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 è disposta l'equiparazione degli importi tra l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n, 508, e l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.