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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
36.1.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviaria bacinizzate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;».

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdaro – Banchina portuale di Ostiglia.
  316-ter. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).
  316-quater. Agli oneri derivanti dai commi 316-bis e 316-ter nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  316-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.