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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.33. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
24.33.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774, le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.