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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
19.1.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5. 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute».

  175-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.
  175-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
  175-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 175-bis a 175-quater pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.