Dopo il comma 96, inserire il seguente:
96-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 14.