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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-bis.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
11-bis.1.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

  102-ter. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  102-quater. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente: «Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale».
  102-quinquies. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.
  102-sexies. Il Fondo opera, altresì, in favore dal soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.
  102-septies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  102-octies. Il Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.