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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2019  [ apri ]
2305/VI/1.4.

  Dopo il comma 551, aggiungere i seguenti:
  551-bis) Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.
  551-ter) Dall'attuazione del precedente comma discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.