Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «un litro» sono sostituite dalle seguenti: «un litro e mezzo»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione. 2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge 190 del 23 dicembre 2014.»