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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.750. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.750.

  All'articolo 1, dopo il comma 741, inserire il seguente:
  741-bis. Al comma 2 lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà, la misura di cui alla presente lettera si estende anche al coniuge convivente o al convivente more uxorio purché titolari di una quota di proprietà dell'immobile». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ex 95. 3.