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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.655. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.655.

  Dopo il comma 552 aggiungere i seguenti:
  552-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
   3-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati.
   3-quater. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».

  552-ter. Il comma 138, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è soppresso.

ex 65-bis. 4.