Dopo il comma 550, aggiungere il seguente:
550-bis. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: «10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.