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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.649. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.649.

  Dopo il comma 550, aggiungere il seguente:
  550-bis. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: «10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.

ex 65. 5.