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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.491. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.491.

  Dopo il comma 367, inserire il seguente:
   Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse finanziarie di cui al presente comma sono attribuite ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali la media dei contributi ricevuti negli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dalle regioni e dagli enti locali non supera il 35 per cento della somma dei costi della produzione e degli oneri finanziari risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018. Il contributo spettante a ciascun teatro a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente comma è determinato in proporzione alla differenza tra il 35 per cento e il rapporto percentuale di cui al periodo precedente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati, i teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

  Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi del comma 858, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

ex 44. 8.