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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.360. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.360.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. Alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1o dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni»;
   l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.»

ex 32. 10.