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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.25.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse. Al relativo onere, valutato in dieci milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 858 della presente legge.

ex 3. 7.