Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
851-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
851-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
851-quater. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2.021 e 4 milioni l'anno 2022.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.