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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.77. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.77.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

ex 8. 5.