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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.769. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.769.

  Dopo il comma 821, aggiungere i seguenti:
  821-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
  821-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ex 97. 11.