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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.746. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.746.

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  731-bis. All'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.».

ex 94. 7.