Sopprimere i commi da 661 a 676.
Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 234 milioni di euro nel 2020, 262 milioni di euro nel 2021, 256 milioni di euro nel 2022 e 276 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.