Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
587-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla maturazione»;
b) il secondo ed ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».
2) al comma 2:
a) le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite dalle seguenti: «emette il certificato di pagamento».
3) al comma 3:
a) le parole: «Resta fermo» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».