Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
580-bis. All'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo».