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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.68. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.68.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
  25-bis. All'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis), del Testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni anche non riconosciute».
  25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, pari ad euro 2,5 milioni di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.

ex 7. 23.